Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore nuove normative riguardanti le locazioni brevi e le strutture ricettive, che avranno un impatto significativo per i locatori e i titolari delle strutture. Di seguito, una guida completa alle principali novità e obblighi.
Chi affitta più di quattro immobili con contratti di locazione breve (meno di 30 giorni) è considerato esercente un’attività imprenditoriale. Di conseguenza, scatta l’obbligo di apertura della partita IVA e di dichiarare i relativi redditi come redditi d'impresa. Se il tuo reddito derivante dagli affitti degli immobili è inferiore agli 85.000 euro, puoi optare per il regime forfettario.
A partire dal 2024, la cedolare secca è stata modificata come segue:
L’aliquota del 21% è applicabile solo al primo immobile locato, a scelta del proprietario per ciascun periodo d'imposta.
Per gli immobili successivi, l’aliquota sale al 26%.
Questa modifica mira a garantire una maggiore equità fiscale e a regolamentare in modo più stringente il settore delle locazioni brevi.
Entro il 1° gennaio 2025, i locatori o i titolari delle strutture ricettive dovranno richiedere e ottenere il Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.) tramite il portale BDSR messo a disposizione dal Ministero del Turismo. Questo obbligo si applica a:
Alberghi
Residenze turistico-alberghiere
Alberghi diffusi
Affittacamere
Bed & Breakfast
Case per ferie
Ostelli per la gioventù
Agriturismi
Rifugi alpini
Villaggi turistici
Campeggi
Il C.I.N. è obbligatorio per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve (durata inferiore a 30 giorni).
Per ottenere il C.I.N., il locatore o titolare deve presentare un'apposita istanza sul portale BDSR sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L'istanza deve includere:
I dati catastali dell’unità immobiliare
La sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti (se l’attività è svolta in forma imprenditoriale)
Chi non possiede il C.I.R. (Codice Identificativo Regionale) deve richiederlo accedendo al portale regionale con SPID o CIE. In alcune regioni, è possibile richiedere direttamente il C.I.N. senza il C.I.R.
Il C.I.G. va richiesto da chi gestisce l'attività, non dal proprietario dell'immobile.
Il C.I.N. dovrà essere esposto:
All’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento
In ogni annuncio pubblicitario
Gli intermediari e i gestori dei portali telematici sono tenuti a rispettare lo stesso obbligo. La mancata acquisizione o esposizione del C.I.N. comporta sanzioni:
Da 800 € a 8.000 € per la mancata acquisizione
Da 500 € a 5.000 € per la mancata esposizione
Il termine per rispettare i requisiti di sicurezza coincide con quello per l’acquisizione del C.I.N. I locatori devono presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto di tali requisiti, che includono:
Installazione di estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio;
Verifica delle norme di sicurezza per ogni unità immobiliare o porzione affittata;
Le seguenti strutture non sono tenute a richiedere il C.I.N.:
Case religiose e strutture che non richiedono un corrispettivo per l’alloggio, ma accettano solo donazioni libere
Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 18 novembre 2024, ha vietato il riconoscimento da remoto degli ospiti delle strutture ricettive, in conformità all’articolo 109 del TULPS. I gestori devono riconoscere personalmente l’identità degli ospiti e verificare de visu la coincidenza tra le persone alloggiate e i documenti forniti. Pertanto, non sarà più consentito:
Invio telematico dei documenti d’identità
Utilizzo di sistemi come le "Key Boxes"
L’accesso alle strutture dovrà avvenire esclusivamente tramite consegna diretta delle chiavi.
RICORDA: PAGARE L'IMPOSTA DI SOGGIORNO SENZA ESSERE IN POSSESSO DEL C.I.G. FARA' SCATTARE IN AUTOMATICO I CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE.